
Report puntata del 3/5/2009

Cass., Sez. un., sent. 28 gennaio 2021 (dep. 4 giugno 2021), n. 22065, Pres. Cassano, Est. Piccialli, ric. Cremonini. SSUU 22065/2021.
In accoglimento al ricorso proposto dall’Avv. Stefania Mannino, la Corte di Cassazione, a Sezione Unite, ha disposto l’annullamento della sentenza, enunciando il seguente principio di diritto:
“In caso di dichiarazione o di elezione di domicilio dell’imputato, la notificazione della citazione a giudizio mediante consegna al difensore di fiducia anziché presso il domicilio dichiarato o eletto, produce una nullità a regime intermedio, che non è sanata dalla mancata allegazione da parte del difensore di circostanze impeditive della conoscenza dell’atto da parte dell’imputato”.
